• Sempre disponibili per soddisfare tutte le vostre esigenze!

Ecobonus 50% Detrazione Fiscale e Sconto in Fattura

Ecobonus 50% Detrazione Fiscale e Sconto in Fattura

Ecobonus 50% – Detrazione Fiscale

Acquistando un prodotto Gibus (pergole a impacchettamento, pergole bioclimatiche e tende da sole) beneficerai della detrazione fiscale pari al 50% del costo massimo detraibili, stabilito a 230€ al mq, al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie, che ti sarà restituito come credito d’imposta in 10 anni. L’agevolazione fiscale è di massimo 60.000 euro. Tutte le spese devono essere sostenute nel periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. Possono accedervi sia persone fisiche che persone giuridiche (P.IVA).

Ecobonus 50% – Opzione di sconto in fattura

Acquistando il prodotto Gibus (pergole a impacchettamento, pergole bioclimatiche e tende da sole) usufruirai di uno sconto immediato in fattura pari al 50% dell’importo massimo detraibile, cedendo il credito d’imposta al rivenditore Gibus Atelier*.
L’agevolazione fiscale è di massimo 60.000 euro. Per gli interventi singoli, intesi come non in combinazione con uno degli interventi trainanti, è possibile accedere alla detrazione del 50% per un massimale indicato nell’allegato I della legge n° 77 del 17 luglio 2020 (per le schermature solari stabilito a 230€ al mq, al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie).Tutte le spese devono essere sostenute nel periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. Possono accedervi sia persone fisiche che persone giuridiche (P.IVA).

Ecobonus infissi al 50%

L’aliquota da poter portare in detrazione è pari al 50% delle spese totali sostenute per un limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare. Quindi, la metà della somma spesa ti verrà restituita in 10 anni, in quote uguali, detraendotela dalle tasse.

Possono accedere tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica e che possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

Requisiti di accesso

Le regole sono poche e chiare:

  • l’edificio su cui si monterà il nuovo infisso, alla data d’inizio dei lavori, dovrà essere “esistente”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi e devono essere dotati di “impianto termico”.
  • l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione). Deve trattarsi di una sostituzione! Non sono ammessi ampliamenti o nuovi fori.
  • l’infisso interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati. Non rientra, ad esempio una finestra installata in garage o cantina.
  • i valori di trasmittanza termica finale (Uw) devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nell’allegato E del decreto requisiti. Devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
  • Inoltre, il costo della fornitura dell’infisso non deve superare i 550 € al mq, oppure i 650 € al mq se incluso di oscurante, nel caso in cui tu viva in zona A, B o C  (persiana, tapparelle, scuro). Mentre se vivi in zona D, E o F, il costo della fornitura non deve superare i i 650 €, oppure i 750 € al mq se incluso di oscurante. Il costo è da ritenersi al netto di IVAprestazioni professionali e opere complementari.
  • bisogna redigere l’APE solo nel caso di interventi condominiali.

Spese ammissibili

  • Tra le spese che possono essere portate in detrazione abbiamo:
  • Fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati. Ovviamente, ricadono nel beneficio anche i lucernari.
  • Fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti  e relativi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza termica, si può considerare anche l’apporto termico degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza termica complessivo non superi il valore limite di cui ai requisiti tecnici.
  • coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
  • sono escluse dall’agevolazione le zanzariere;
  • Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso dove richiesto, l’Attestato di Prestazione Energetica – A.P.E. , la direzione dei lavori, invio pratica Enea etc.).

Adempimenti e documenti da conservare:

  • Entro 90 giorni dalla fine lavori, dovrai inviare la comunicazione del rispetto dei requisti all’Enea, tramite il seguente portale: https://detrazionifiscali.enea.it/
  • Nel caso della singola unità immobiliare, e cioè univocamente definita al Catasto, può essere redatta anche dal soggetto beneficiario.